Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge detta i princìpi generali dell'ordinamento in materia di assistenza psichiatrica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Gli interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati dai presìdi territoriali e ospedalieri del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dalle strutture private convenzionate.
      3. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.